Il boom delle contrattazioni: Gli unici operatori autorizzati a definire compravendite all’interno dei recinti di Borsa sono i rappresentanti delle SIM e gli agenti di cambio assistiti dai loro procuratori. Questa regola è stata introdotta dal legislatore proprio perché tutto ciò che accade sui mercati finanziari deve avvenire nella più assoluta trasparenza e sotto il controllo delle autorità: solo in questo modo si può garantire la parità di trattamento fra gli azionisti, grandi e piccoli. A questo punto va sottolineata una importante novità legislativa che, insieme alla contrattazione telematica, ha contribuito a cambiare profondamente il volto della Borsa italiana. Nel 1993 sono entrate in vigore le nuove norme che prevedono l’esecuzione obbligatoria in Borsa di tutti gli scambi su titoli azionari e obbligazionari quotati. Negli anni precedenti, in assenza di tale obbligo di legge, si stimava che almeno la metà dei volumi complessivamente trattati nell’arco di un anno venissero completati fuori Borsa. Da queste transazioni che interessavano di solito robusti pacchetti azionari detenuti in mani forti, cioè da grandi gruppi industriali, da banche o da operatori finanziari; di conseguenza il piccolo risparmiatore era completamente tagliato fuori, anche se potevano influire notevolmente sul valore delle sue azioni o dei suoi titoli. Le nuove norme, invece, affermano il principio dell’esecuzione obbligatoria degli scambi in Borsa. Perciò tendono a concentrare gran parte delle negoziazioni su azioni e obbligazioni quotate, salvo eccezioni e deroghe previste dalla legge. Questo mutamento, affidato a professionisti di provata esperienza, ha giovato alla trasparenza del mercato. Nel 1993 il controvalore totale negoziato in Borsa è triplicato rispetto al 1992, e il controvalore medio giornaliero ha superato per la prima volta i 400 miliardi di lire. Permane, in deroga alla legge, una limitata possibilità di eseguire scambi "fuori Borsa" che sono oggetto di rilevazione statistica separata- solo se vi è una richiesta scritta del cliente e se il prezzo di esecuzione è migliore di quello di mercato (clausola Best Execution
): in tutto il 1993 questi cambi sono stati pari a 765 miliardi, meno di due giornate medie di Borsa. Più importante la deroga concessa alle cosiddette operazioni sui blocchi: nel gergo degli operatori di Borsa, i "blocchi" sono dei pacchetti di titoli omogenei di rilevante ammontare che vengono negoziati "fuori Borsa" in una sorta di mercato all’ingrosso, proprio per evitare brusche oscillazioni di prezzo sul mercato ufficiale. Il mercato dei blocchi viene utilizzato soprattutto per il trasferimento di importanti pacchetti azionari e oer operazioni di carattere straordinario: nel 1993 la dimensione media di un blocco è risultata di 3,4 miliardi di lire, contro i 30 milioni della dimensione media dei contratti normalmente eseguiti in Borsa.
A chi rivolgersi: Il risparmiatore che intende fare delle operazioni in Borsa può recarsi all’ufficio titoli della propria banca (detto impropriamente "borsino") che poi girerà le richieste a un operatore autorizzato; oppure può rivolgersi direttamente a una SIM, anche tramite il suo promotore finanziario di fiducia. Nella sostanza il rapporto d’affari non cambia, anche se nel primo caso c’è un passaggio in più. Le banche non sono, tecnicamente, intermediari primari e tutte le volte che effettuano compravendite di titoli per conto proprio o della clientela, devono passare per la SIM o l’agente di cambio, al quale sono costrette a pagare le commissioni d’intermediazione. Per il risparmiatore, però, non c’è alcuna differenza: la
commissione d’intermediazione per chi, da privato, si rivolge normalmente a un agente di cambio è pari allo 0,7% (cioè il sette per mille) anche se per i fondi e gli operatori professionali decresce sensibilmente, in rapporto al valore dei contratti. Rivolgendosi a una SIM o una banca, che normalmente pagano una tariffa dimezzata, del 3,5 per mille, il costo non cambia: la stessa provvigione sarà incassata per metà dall’agente e per metà dall’intermediario. Chi vuole operare in borsa deve sapere che, oltre alla commissione d’intermediazione, va incontro ad altri due tipi di spese: i costi fiscali che sono quelli relativi al pagamento dei bolli sui fissati bollati, i documenti che attestano l’avvenuta transazione. Poiché il pagamento è imposto per legge, ed è proporzionale all’importo della compravendita, deve essere considerato un costo fisso e non riducibile. C’è poi da considerare tutta una serie di spese gestionali che variano da intermediario a intermediario.
Come si dà un ordine: Una volta deciso quale titolo comperare e quando farlo, occorre dare l’ordine di acquisto o di vendita. Tenendo presente due regole preliminari che non bisogna mai dimenticare:
se non viene altrimenti specificato dal cliente, l’ordine si intende valido per la durata di un solo giorno;
non è obbligatorio (e in molti casi non è neanche possibile) indicare il prezzo d’acquisto ; tuttavia è consigliabile sapere in anticipo quanto verrà a costare l’operazione, per avere poi la possibilità di controllare la congruità di quanto pagato.
Qui illustro i tipi di ordine di acquisto, o di vendita, più diffusi fra gli operatori:
- Ordine "al meglio": E’ di solito caldeggiato dall’intermediario. Per l’ordine al meglio non viene fissato alcun vincolo di prezzo, ma si chiede all’intermediario di scegliere a sua discrezione il momento migliore per effettuare l’operazione, purché avvenga nel giorno stabilito;
- Ordine "debordant": L’acquirente fissa un prezzo limite, al di sopra (o disotto) del quale si deve dare corso all’operazione.
- Ordine "in apertura": E’ più vincolante dei precedenti: significa che l’intermediario deve comperare o vendere al prezzo di apertura della seduta di Borsa;
- Ordine "al listino": Simile al precedente. Significa che bisogna comperare o vendere al prezzo di listino, cioè il prezzo che viene determinato in chiusura della seduta. Sia questo ordine che quello "in apertura" si usano quando la quotazione manifesta una decisa tendenza al ribasso o al rialzo. In entrambi i casi si tratta di un’operazione urgente, suggerita dalla momentanea situazione del mercato. In tal caso si decide di acquistare (o vendere) un titolo all’inizio della prima seduta raggiungibile oppure al prezzo di chiusura del giorno stesso in cui viene dato l’ordine. In quest’ultimo caso, dato che il prezzo di listino è ufficiale e sarà pubblicato sui quotidiani, si avrà anche il vantaggio di poter controllare il costo e il (guadagno) finale dell’operazione;
- Ordine "fino a revoca": E’ un ordine diverso, perché non deve essere eseguito nell’arco della prima giornata di Borsa raggiungibile. Viene di solito impartito quando si vuole concludere la compravendita a un determinato prezzo, aspettando la seduta di Borsa favorevole. In questo caso non viene lasciata all’intermediario alcuna discrezionalità sulla scelta del prezzo, ma solo sulla scelta del momento. Il contratto non può essere concluso se la quotazione non raggiunge o supera il prezzo fissato; ma l’ordine resta valido fino al momento in cui viene eseguito dall’intermediario o annullato dal cliente.